PREMESSA
Tra le molteplici attribuzioni conferite dalla legge al Consiglio di Istituto vi è quella di adottare un regolamento interno che, insieme a quanto disposto dalle norme legislative generali della scuola italiana e dai regolamenti ministeriali applicativi delle stesse, deve costituire il quadro di riferimento per la organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola.
Il regolamento del “ Bottazzi” vuole garantire la totale trasparenza del servizio offerto, la flessibilità e la facilità di uso e di controllo delle regole e la responsabilizzazione degli studenti per rispondere ad un criterio che di fatto oggi si impone come fondamentale e necessario per la convivenza nella comunità scolastica.
Il regolamento inteso in questo modo è un ulteriore momento di crescita e di educazione alla convivenza democratica, al rispetto di sé e degli altri, attraverso un’azione sinergica di tutte le componenti della scuola
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1
a) L'Istituto d’Istruzione Superiore “F. Bottazzi" è gestito dal Consiglio di Istituto e dagli organi collegiali e individuali previsti dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
b) Gli organi collegiali esercitano le loro funzioni nello spirito e secondo i principi democratici della Costituzione e tendono ad una formazione umana e culturale, ad una chiara consapevolezza civile, sociale, politica e ad una preparazione tecnica e professionale all'altezza delle esigenze del mondo del lavoro.
c) L'attività dell'Istituto si fonda sul principio della dignità individuale e collettiva degli allievi, del corpo docente, del personale non docente e dei genitori. Ciascuna componente della scuola, separatamente o congiuntamente alle altre, è chiamata a partecipare alla gestione e alla vita dell'Istituto stesso.
d) All'interno dell'Istituto sono garantiti i diritti fondamentali di libertà dell'individuo, come condizione di libera ricerca e di dibattito sul piano culturale, educativo, politico e religioso.
TITOLO II - ORGANI COLLEGIALI E INDIVIDUALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art. 2- Collegio dei Docenti (art 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279)
a) Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, con incarico a tempo determinato e supplenti temporanei ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
b) Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, presenta proposte di acquisto di sussidi didattici, cura la programmazione didattica, delibera per gli aspetti formativi e didattici il Piano dell’Offerta Formativa, formula proposte al Dirigente scolastico circa la formazione delle classi e dell' orario delle lezioni, valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica, promuove esperienze di sperimentazione e attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione dei libri di testo avanzate dai Consigli di Classe.
Per particolari situazioni che possono riguardare la singola sede (centrale o coordinata) e non l’intero istituto, il Dirigente scolastico può convocare il Collegio dei soli docenti appartenenti alla sede interessata.
c) Il Collegio elegge i suoi rappresentanti nel Comitato di valutazione e nel Comitato di garanzia. Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’istituto sono convocate dal Dirigente scolastico secondo le normative vigenti. Ogni elettore ha il diritto di votare un numero di candidati pari alla metà di quelli eleggibili, arrotondato per eccesso. La Commissione elettorale sarà nominata dal Dirigente scolastico.
d) Il Collegio si articola in commissioni di lavoro, da individuare all'inizio di ogni anno scolastico.
Art. 3- Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva (artt. 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279)
a) Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti: Dirigente scolastico (membro di diritto), 8 docenti eletti dal personale docente, 2 Ata eletti dal personale Ata, 4 genitori eletti dai genitori, 4 studenti eletti dagli studenti.
Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in ore non coincidenti con l'orario scolastico e dura in carica tre anni.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
b) La Giunta esecutiva viene eletta dal Consiglio d'Istituto scegliendo tra i suoi membri un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge funzioni di segretario della stessa.
c) Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione anche su richiesta del Presidente della Giunta ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai consiglieri mediante lettera almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie e 2 giorni prima per quelle straordinarie. La seduta è valida se vi partecipa la metà più uno dei componenti il Consiglio.
d) L'ordine del giorno è fissato dalla Giunta esecutiva senza escludere l'iniziativa del Dirigente scolastico. L'ordine del giorno sarà corredato, se necessario, da note esplicative riguardanti i problemi da discutere. Sugli argomenti presentati alla voce "Varie ed eventuali" inserita nell'ordine del giorno non si delibera.
e) Copia della delibera sarà pubblicata all'albo della Scuola entro 8 giorni dalla approvazione e resterà esposta fino alla pubblicazione della successiva. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato. I componenti del Consiglio di Istituto possono prendere visione dei documenti preparatori e dei verbali delle sedute del Consiglio.
f) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate dal Consiglio stesso, compatibilmente alla capienza ed idoneità dei locali disponibili e all'ordinato svolgimento delle riunioni, salvo casi in cui sono in discussione problemi riguardanti singole persone.
g) Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni, con decisione adottata a maggioranza, persone ritenute idonee ad approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.
h) Le votazioni avvengono, normalmente, in modo palese, salvo che si tratti di deliberare su problemi riguardanti singole persone, per le quali le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nella votazione palese, prevale il voto del Dirigente scolastico.
i) Il Consiglio d'Istituto approva il Piano dell’offerta formativa ed il Regolamento interno dell'Istituto; delibera il bilancio preventivo e consuntivo; dispone su proposta della Giunta esecutiva, criteri di funzionamento e aspetti di "spesa" in merito alle seguenti materie: acquisto e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali, programmazione e attuazione di attività inerenti la didattica come corsi di recupero e sostegno, contatti con altre scuole, partecipazione ed attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali, organizzazione e attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione, svolgimento di attività extrascolastiche; approva i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi.
Il Consiglio esprime parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto.
Art. 4- Comitato di valutazione (art.11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279)
a) Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è costituito dal Dirigente scolastico che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 membri supplenti.
I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno e durano in carica un anno scolastico.
b) Il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico in periodi programmati per la valutazione del servizio, su richiesta dei singoli interessati o alla conclusione dello anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori non partecipa l'interessato.
Art 5- Organo di garanzia
E’ un organo composto dal Dirigente scolastico, componente di diritto, che ne è pure Presidente, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da uno studente eletto dall’assemblea degli studenti e da un genitore eletto dai genitori e da un rappresentante del personale ATA eletto dall’assemblea del personale non docente.
L’Organo di garanzia rimane in carica un anno e ha i seguenti compiti:
a) decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dal docente o dal Dirigente scolastico;
b) decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa l’applicazione del Regolamento d’Istituto.
Per ogni componente scolastica è previsto un membro supplente in caso di incompatibilità ( nel caso faccia parte dell’Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione ) o di dovere di astensione ( nel caso faccia parte dell’Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore ).
Il ricorso all’Organo va presentato entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Art 6 - Patto educativo di corresponsabilità
Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato e revisionato dal Consiglio d’Istituto.
Esso definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie ed è sottoscritto da parte dei genitori e degli studenti all’atto dell’iscrizione.
Art. 7 - Consiglio di Classe (art.5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279)
a) Il Consiglio di Classe è costituito da tutti i docenti della classe più due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. È presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del Consiglio, delegato dal Dirigente scolastico stesso (coordinatore di classe).
b) Il Consiglio di Classe si riunisce in orario non coincidente con quello scolastico, viene convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta motivata di 1/3 dei componenti. Qualora per discutere argomenti di particolare interesse della classe si ravvisi l'opportunità di riunire la classe al completo insieme ai genitori e agli insegnanti, tale riunione non potrà essere considerata come seduta del Consiglio di Classe.
Le idee e le opinioni sorte da dette riunioni possono essere formalizzate nel Consiglio di Classe perché siano da quest'ultimo prese in considerazione.
c) Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero e di sostegno, attività di approfondimento e di orientamento, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. ).
d) Nelle sedute iniziali, il Consiglio discute, con la sola componente dei docenti, la definizione dei singoli programmi didattici e la loro possibile compenetrazione interdisciplinare. I docenti del Consiglio di Classe si riuniscono come unica componente, oltre che nella fase di valutazione quadrimestrale o finale degli allievi, quando si tratti di discutere situazioni particolari relative ai singoli allievi.
e) Il Consiglio di Classe informa ed eventualmente convoca con tempestività le famiglie di alunni che presentano particolari problemi di profitto e/o disciplinari.
Art. 8- Dipartimento disciplinare
a) Il Dipartimento disciplinare è costituito da tutti i docenti dell'Istituto della stessa disciplina; è presieduto da un coordinatore che funge anche da segretario verbalizzante; si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
b) Il Dipartimento disciplinare traduce le linee generali deliberate dal Collegio dei Docenti in percorsi formativi disciplinari; progetta la programmazione per materia, elaborando contenuti, metodologie, tecniche di insegnamento-apprendimento, materiale utile alla valutazione, stabilisce criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica; formula proposte in merito all'adozione dei libri di testo.
Art. 9 - Commissione di lavoro
a) La Commissione di lavoro è costituita dai docenti che scelgono di parteciparvi ed è presieduta da un coordinatore che funge anche da segretario verbalizzante. Nel caso si ravvisi la necessità possono parteciparvi genitori ed alunni.
b) Le Commissioni di lavoro elaborano progetti da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe e del Consiglio d'Istituto.
c) Le Commissioni hanno funzioni consultive e propositive, non decisionali.
Art. 10 – Consulta provinciale degli studenti
La Consulta provinciale degli studenti è composta da due studenti per ogni istituto della Provincia.
Ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti e formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto con particolare riferimento alle attività integrative e all’orientamento.
Designa, inoltre, due studenti all’interno dell’Organo provinciale di Garanzia.
Gli studenti per eleggere i due rappresentanti nella Consulta provinciale devono presentare le liste elettorali con le stesse modalità e scadenze proprie del Consiglio d’istituto.
Le liste possono contenere un massimo di quattro candidati. Si può esprimere una sola preferenza.
Art. 11 – Comitato studentesco
a) I rappresentanti di classe degli studenti possono costituire un comitato studentesco di istituto (art. 13 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279) che ha il compito di convocare l'assemblea studentesca di istituto e di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea. Può assumere anche compiti assegnatigli dall' assemblea di Istituto, ma non può riunirsi e svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario di lezione. Il Dirigente scolastico, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, può consentire al Comitato l'uso di un locale scolastico fuori dall’orario di lezione.
b) Il Decreto legislativo ha previsto la presenza di una rappresentanza degli studenti in alcuni organi collegiali:
- nel Consiglio di Classe (2 rappresentanti) - nel Consiglio d'Istituto (4 rappresentanti) - nella Giunta Esecutiva (1 rappresentante)
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto vengono eletti in date fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Consiglio di Istituto con le modalità previste per tutte le elezioni. Il rappresentante nella Giunta esecutiva viene eletto dal Consiglio di Istituto nella prima seduta tra gli studenti che fanno parte del Consiglio stesso e partecipa a tutte le sedute della Giunta esecutiva. Nel Collegio dei docenti non ci sono rappresentanti degli studenti, né questi possono partecipare alle sedute. Non compete ai rappresentanti degli studenti alcuna iniziativa diretta all'organizzazione di attività scolastiche, essi però possono formulare proposte o richieste da avanzare nell'ambito del Consiglio di Classe.
Art 12 -Assemblee studentesche (art. 13 del D.Lgs. 16 aprile1994, n. 279 )
Sono autorizzate, nella misura di una al mese, dal Dirigente scolastico su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco formato dai rappresentanti delle classi.
a) Le richieste devono essere formalizzate al Dirigente scolastico con 5 giorni di anticipo e indicare l'ordine del giorno e la data; il Dirigente scolastico potrà variare la data per esigenze particolari.
b) Le assemblee avranno inizio dopo la prima ora di lezione e non potranno avere termine prima delle ore 12:30; se la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno dovesse esaurirsi anticipatamente, gli studenti torneranno nelle proprie classi per fare lezione.
c) L'ordine del giorno non potrà esulare dalla trattazione di problemi scolastici o sociali, finalizzata alla formazione culturale e civile degli studenti; due assemblee, su richiesta, potranno essere utilizzate per la visione di un film.
I films proiettati avranno come obiettivo l'educazione degli alunni al linguaggio delle immagini e approfondiranno tematiche e problematiche relative alla società e alla condizione adolescenziale.
d) Non potrà essere tenuta alcuna assemblea nell'ultimo mese dell'anno scolastico.
e) Nella prima assemblea sarà eletto un Presidente, che coordinerà le assemblee ed un segretario verbalizzante. Sarà inoltre approvato un regolamento che sarà inviato in visione al Consiglio di Istituto perché esprima le proprie eventuali richieste di modificazione o integrazione.
f) Il Presidente e i rappresentanti di classe saranno responsabili dell'ordinato svolgimento dell'assemblea.
g) I docenti e il Dirigente scolastico hanno facoltà di assistere all'assemblea; nei casi di violazione del regolamento o di contestata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, il Dirigente scolastico o i suoi delegati interverranno sciogliendo l'assemblea; le lezioni riprenderanno regolarmente e i responsabili della violazione del regolamento e del disordine potranno incorrere in severe sanzioni disciplinari; per questo ogni docente è tenuto a rispettare il proprio orario di servizio.
h) Di ogni assemblea va redatto apposito verbale su un registro conservato nell’ufficio del delegato del Dirigente scolastico.
Art. 13 - Assemblee di classe
Le assemblee di classe hanno la durata massima di 2 ore; precedono generalmente l'assemblea di Istituto; sono autorizzate, nella misura di una al mese, dal Dirigente scolastico, su richiesta scritta firmata dai rappresentanti di classe e presentata con 3 giorni di anticipo; non sono consentite nell’ultimo mese di lezione
a) Per la richiesta saranno utilizzati gli appositi stampati da ritirare presso la segreteria didattica.
La richiesta deve essere firmata dai docenti nelle cui ore si svolgerà l'assemblea, verrà presentata al Dirigente scolastico, che provvederà ad autorizzarla con annotazione sul registro di classe, e deve indicare:
- l'ordine del giorno dell’assemblea;
- l'ora o le ore in cui sarà tenuta (non della stessa materia e non sempre le stesse, in quanto è necessaria una rotazione ).
b) Dell'assemblea va redatto apposito verbale; i rappresentanti di classe, nel giorno dell'assemblea, ritireranno dal vicepreside il registro dei verbali della loro classe e lo riconsegneranno al termine dell' assemblea, dopo la stesura del verbale.
c) Presidente dell'assemblea sarà uno dei rappresentanti di classe; l'altro rappresentante di classe sarà il segretario verbalizzante: i rappresentanti di classe sono responsabili dell' ordinato svolgimento dell' assemblea.
d) Il docente di turno ha diritto ad assistere all'assemblea, ma non a partecipare attivamente, a meno che ciò non venga richiesto dalla classe.
e) Il Dirigente scolastico o il docente di turno, appositamente delegato, nel caso di non ordinato svolgimento dell'assemblea, interviene sciogliendo l'assemblea: la lezione riprenderà regolarmente e i responsabili potranno incorrere in severe sanzioni disciplinari.
Art 14- Assemblee dei genitori (art. 15 del D.Lgs. 16 aprile1994, n. 279)
a) Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
b) La data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate con il Dirigente scolastico
c) L’ assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio
d) L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea dei genitori ove sia stato eletto o dalla maggioranza dei genitori.
e) Il Dirigente scolastico concede l’assemblea, che si svolge fuori dall’orario delle lezioni, dopo aver sentito la Giunta esecutiva.
Art. 15 – Dirigente scolastico
a) Il Dirigente scolastico ha il compito specifico di promuovere e coordinare le attività di Istituto. Nella gestione della scuola egli viene affiancato dagli organi collegiali che hanno specifiche competenze e responsabilità. Al Dirigente scolastico spetta la gestione unitaria degli organi collegiali: presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe e la Giunta esecutiva.
Può convocare il Collegio dei docenti di una sola sede per problemi organizzativi e/o didattici riguardanti la stessa sede.
Procede alla formazione delle classi e dei Consigli di Classe, promuove la sperimentazione e l'aggiornamento; coordina nel rispetto della libertà di insegnamento l'attività didattica e controlla che gli studenti rispondano in modo positivo alle proposte didattiche dei docenti; adotta provvedimenti in caso di inadempienze o carenze del personale docente e non; coordina il calendario delle assemblee; cura i rapporti col Ministero, con l’Ufficio scolastico provinciale, con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e le associazioni presenti sul territorio, al fine di promuovere iniziative tese ad una integrazione tra scuola e mondo del lavoro e alla crescita dell'istituto; cura l'esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti gli alunni e il personale.
b) Il Dirigente scolastico è sempre disponibile in ogni momento della giornata al colloquio con i genitori, alunni e docenti. I genitori, che avessero urgenza di esporre un problema e fossero impossibilitati a recarsi personalmente dal Dirigente scolastico, possono contattarlo per via telefonica.
Art. 16 – Direttore dei servizi generali amministrativi e personale di segreteria
a) Il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA ) fa parte del personale ATA (personale Ausiliario, Tecnico, Amministrativo) ed ha la responsabilità del coordinamento di tutto il personale di segreteria e di quello ausiliario; fa parte della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto e svolge in essa la funzione di Segretario.
b) Il personale di segreteria è costituito dai collaboratori del DSGA i quali rilasciano certificati di frequenza, diplomi e certificati sostitutivi, pagelle, iscrizioni, stampati per alunni, libretti assenze e tutto ciò che riguarda la carriera scolastica degli alunni; attendono al funzionamento amministrativo-contabile dell'Istituto; curano lo stato giuridico del personale docente e quanto attiene all' espletamento della sua funzione. L'orario di ricevimento del pubblico è dalle ore 10.30 alle 12.30. I casi urgenti saranno trattati immediatamente.
Art. 17 – Collaboratore del Dirigente scolastico
I collaboratori del Dirigente scolastico sono due docenti dell’Istituto, scelti per collaborare con il Dirigente scolastico nella gestione dell'Istituto.
a) Il vicario è un docente individuato dal Dirigente scolastico fra i due collaboratori. La scelta operata dal Dirigente scolastico costituisce oggetto di comunicazione scritta da affiggere all'albo dell'Istituto.
b) Il docente con funzioni vicarie sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento a svolgere compiti propri dello stesso.
c) Il vicario concede le entrate posticipate e le uscite anticipate; fa aggiornare quotidianamente il registro degli alunni relativamente alle assenze, ai ritardi, alle uscite anticipate, ai rapporti disciplinari, alle comunicazioni alle famiglie.
Art 18 – Responsabile della gestione per la Qualità
Il Responsabile della gestione per la Qualità ( RGQ )ha il compito di coordinare e impostare tutta l’attività di coloro che hanno responsabilità all’interno dell’organizzazione del Sistema Qualità.
E’ il principale collaboratore del Dirigente scolastico nella gestione del sistema e cura l’emissione., l’aggiornamento e la distribuzione del Manuale di Gestione della Qualità e del Manuale delle Procedure.
Ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare tutte le segnalazioni di malfunzionamenti, disguidi, inosservanza delle norme, al fine di attivare rapidamente tutte le azioni correttive e preventive necessarie.
Elabora e diffonde agli interessati i risultati delle statistiche al fine di permettere il riesame ed il miglioramento del sistema di gestione della qualità.
Predispone il Piano Annuale di Verifiche Ispettive Interne ed esegue e fa eseguire tali verifiche, provvedendo all’archiviazione dei risultati.
E’ il riferimento essenziale del Dirigente scolastico nel compito di mantenere sotto controllo l’intero Sistema Qualità, al fine di permettere il riesame e il miglioramento.
La Direzione nomina la funzione RGQ come suo rappresentante, con le seguenti responsabilità:
a) assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
b) riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento;
c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutto l’istituto.
Art 19 – Responsabile Gestione per la Sicurezza Alimentare RGSA
Nominato dal Dirigente scolastico, è il suo principale collaboratore per lo sviluppo e per l'attuazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare (SGA ) e per il miglioramento continuo della sua efficacia.
Egli, indipendentemente da altre sue responsabilità, ha il compito e l'autorità per:
-gestire il Gruppo per la Sicurezza Alimentare ed organizzare il suo lavoro;
assicurare addestramento e formazione pertinenti dei membri del Gruppo per la Sicurezza Alimentare;
-assicurare che il sistema di gestione per la sicurezza alimentare sia predisposto, attuato, conservato e aggiornato;
-riferire alla Direzione sull'efficacia e idoneità del sistema di gestione per la sicurezza alimentare;
-proporre alla Direzione ogni accorgimento utile a prevenire situazioni operative ad impatto negativo sull'igiene delle produzioni alimentari effettuate e sulla sicurezza ed integrità dei prodotti ottenuti;
-predisporre il Piano di Verifiche Ispettive Interne del SGA ed eseguire o far eseguire tali verifiche, provvedendo all'archiviazione dei risultati.
Art 20 – Direttore di sede
Il direttore di sede è un delegato del dirigente scolastico ed è nominato annualmente.
Ha il compito di :
-essere punto di riferimento per i docenti, i genitori e gli alunni della sede;
-formulare l’orario scolastico della sede di appartenenza;
-concedere le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni;
-predisporre giornalmente le sostituzioni dei docenti assenti;
-segnalare al DSGA particolari esigenze di utilizzo e turnazione dei collaboratori scolastici;
-segnalare all’Ufficio tecnico esigenze di logistica scolastica e interventi di manutenzione ordinaria;
-organizzare attività scolastiche specifiche della sede di appartenenza
Art 21 – Responsabile prevenzione e sicurezza
Il responsabile della sicurezza provvede all’attuazione della normativa per la Sicurezza e per la Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Provvede inoltre alla redazione del documento della sicurezza sul lavoro ed all’attuazione dei relativi contenuti, ivi compresa la realizzazione, nei confronti dei dipendenti dell’azienda, di un iter formativo ed informativo sugli argomenti interessati ed all’effettuazione di riunioni periodiche.
Aggiorna tempestivamente i piani di sicurezza con il cambiamento delle situazioni di contesto.
Art 22 – Responsabile dell’ufficio tecnico
Il responsabile dell’ufficio tecnico esplica le seguenti attività:
a) elaborazione degli ordini ai fornitori sulla base delle caratteristiche tecniche fornite dai settori richiedenti;
b) generazione dell’elenco degli ordini a fornitore e degli eventuali resi;
c) emissione degli ordini;
d) emissione ed aggiornamento dell’elenco fornitori qualificati per la successiva approvazione della direzione:
e) gestione dei resi
f) qualificazione dei fornitori;
g) richiesta di preventivi;
h) aggiornamento delle schede che evidenziano la qualità delle forniture per ogni fornitore;
i) gestione dei contratti dei fornitori di servizi e dei contratti di manutenzione dei prodotti tecnologici interni;
l) gestione dei controlli in accettazione dei beni patrimoniali.
Art 23 – Coordinatore di dipartimento
Il coordinatore di dipartimento è individuato dai docenti della stessa disciplina nella riunione del mese di settembre e successivamente è nominato dal dirigente scolastico.
Ha il compito di:
a) convocare e coordinare la riunione di dipartimento secondo i tempi e l’ordine del giorno concordati con l’ufficio di presidenza;
b) verbalizzare quanto emerge in sede di riunione;
c) accogliere i nuovi docenti offrendo loro indicazioni sulla programmazione, libri di testo ecc;
d) farsi portavoce di esigenze di formazione emerse tra i colleghi della stessa disciplina;
e) coordinare la progettazione della programmazione dipartimentale e redigere la programmazione di dipartimento;
f) elaborare una scheda riassuntiva di tutti i libri di testo adottati in tutte le classi;
g) prendere accordi con i coordinatori di altri dipartimenti per eventuali confronti e collaborazioni interdisciplinari.
Art. 24 - Coordinatore di Classe
Il Coordinatore è un docente della classe incaricato di fare da tramite, relativamente ai problemi della classe o dei singoli studenti, tra la classe e i collaboratori del Dirigente scolastico o il Dirigente scolastico stesso.
In particolare:
- presiede, per delega del Dirigente scolastico, i Consigli di classe;
- coordina la programmazione di classe;
- può convocare il consiglio di classe in via straordinaria, previa consultazione con il Dirigente o un suo delegato;
- all’interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti;
- si fa portavoce delle tre componenti del Consiglio: docenti, alunni, genitori;
- mantiene il contatto con i genitori, fornendo informazioni sulla partecipazione degli studenti, segnalando loro eventuali problemi; dopo 5 ritardi o assenze saltuarie dell’alunno avvisa la famiglia;
- si preoccupa della corretta tenuta del giornale di classe, controlla la regolarità di frequenza degli alunni per poterne riferire alle famiglie anche tramite l’ufficio di Segreteria;
- si consulta con i membri del Consiglio di classe ed effettua un monitoraggio dei casi a rischio per prevenire il problema della dispersione scolastica;
- controlla, prima della consegna, che sia sul dischetto della programmazione che su quello della relazione finale di classe siano contenuti tutti i file individuali;
- ha il compito, nel periodo delle iscrizioni, di distribuire e raccogliere i moduli di iscrizione. Nel caso in cui, dopo quindici giorni, la documentazione non sia completa può restituire tutto in segreteria didattica
Art 25 – Tutor di stage
Il Tutor di stage è individuato e nominato dal Dirigente scolastico ed è generalmente un docente di materie di indirizzo; collabora con gli esperti nella conduzione delle attività di progetto, coordina le diverse risorse umane impegnate nell’iniziativa e svolge compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale
Art. 26 - Docente
a) La Costituzione dello Stato italiano garantisce al docente libertà di insegnamento nel rispetto degli ordinamenti scolastici statali e della coscienza morale e civile degli alunni.
b) La funzione docente si articola in attività di insegnamento e in attività connesse col funzionamento della scuola.
Doveri del docente:
- essere puntuale nella presenza in classe;
- essere rapido nei trasferimenti al cambio dell’ora;
- non fumare nell’edificio scolastico;
- non usare il cellulare durante le lezioni;
- curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipare alle riunioni collegiali;
- gestire il rapporto con i genitori degli alunni;
- preparare le lezioni e correggere i compiti;
- tenere aggiornato il registro di classe e personale;
- per la revisione delle verifiche scritte e la consegna osserverà un tempo massimo di l0 giorni, durante il quale non precederà all'effettuazione della prova successiva. Il docente consegnerà i compiti revisionati in classe nell’ufficio protocollo, annotando nell'apposito registro la data di effettuazione, di consegna in classe e quella di archiviazione;
- vigilare sugli alunni in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici e su comportamenti di aggressività e di prevaricazione;
- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua unicità, irripetibilità e singolarità;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa in grado di favorire il pieno sviluppo dell’alunno
c) Assenze docente.
Di ogni assenza va data comunicazione immediata al Dirigente scolastico; le assenze per motivi di salute devono essere giustificate con certificato medico.
Per visite mediche ed altri motivi personali è possibile richiedere permessi orari recuperabili, nei limiti di cui sotto
I permessi per motivi di famiglia devono essere autorizzati preventivamente dal Dirigente scolastico e richiesti con almeno tre giorni di anticipo.
Il totale dei permessi recuperabili non deve superare nell'anno scolastico il numero di ore settimanali di servizio e nella giornata la metà degli impegni orari del docente; i permessi saranno recuperati con ore di supplenza.
Ogni docente ha diritto a 6 giorni di ferie durante il periodo delle lezioni, purché non gravino sull’Amministrazione.
Art. 27 – Assistente tecnico
L’assistente tecnico fa parte del personale ATA; ha come mansione quella di collaborare al funzionamento dei laboratori, preparando e predisponendo il materiale occorrente per le esercitazioni didattiche. Assolve ai servizi esterni connessi col proprio lavoro. L’orario di servizio viene registrato su apposito cartellino magnetico.
Art. 28 – Collaboratore scolastico
a) Il collaboratore scolastico, oltre alla pulizia e custodia dei beni mobili ed immobili dell'Istituto, attende a tutte le altre mansioni affidate dal DSGA e dal Dirigente scolastico.
b) L'orario di entrata e di uscita dall'Istituto viene registrata su apposito cartellino magnetico. Le prestazioni di lavoro straordinario sono equamente distribuite dal DSGA con il criterio della turnazione.
c) Il normale servizio del collaboratore scolastico si esplica negli impegni di sorveglianza e di pulizia. Egli pertanto ha i seguenti compiti: assicurarsi che le classi non siano prive di docente; controllare che non ci sia affollamento e un comportamento scorretto e scarsamente rispettoso dell'igiene nei corridoi e nei bagni degli alunni; individuare i responsabili dei danni al reparto assegnato; far osservare l'ordine e la disciplina alla classe in assenza del docente; evitare che gli alunni si allontanino dall'Istituto; per ogni situazione che esuli dalla norma avvertire tempestivamente il Dirigente scolastico. Qualora si presenti la necessità, il personale è impegnato nei seguenti compiti: trasmissione di circolari agli alunni e ai docenti, spostamento di arredi e di attrezzature, accompagnamento e assistenza di alunni portatori di handicap per gli spazi didattici, fornitura e consegna ai docenti, su richiesta, di sussidi didattici, accompagnamento di alunni dagli ambienti scolastici all’ufficio del Dirigente scolastico su richiesta dei docenti, partecipazione alle pulizie generali, compresi spazi esterni, in periodi di assenza di attività didattiche, interventi di piccola manutenzione, effettuazione di pulizia supplementare in assenza di colleghi, prestazioni non previste dagli impegni individuali, su incarico del Dirigente scolastico e/o del DSGA.
Art 298 - Esperto esterno
L’esperto esterno è una figura professionale a cui l’Istituto affida l’incarico di trattare gli argomenti previsti nei moduli didattici dei progetti autorizzati.
Relativamente all’attribuzione degli incarichi si rimanda al Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art 40 del D.I. n. 44/2001
TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLA VITA SCOLASTICA
Art. 30 - Formazione delle classi
La formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei singoli docenti, nonché la formulazione dell' orario, spetta al Dirigente scolastico, il quale vi provvederà sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e dei seguenti criteri generali in ordine di priorità:
A) Classi Prime:
- equilibrio numerico delle sezioni;
- equilibrio delle classi per fasce di livello degli allievi sulla base dei giudizi sintetici riportati nei diplomi di licenza;
- ripartizione equilibrata degli iscritti per la seconda volta;
- rispetto dei desiderata per gli alunni provenienti dalle zone più decentrate;
- specifiche e motivate richieste degli interessati.
B) Classi Successive:
- salvaguardia della continuità didattica;
- in caso di soppressione di una classe o di un alto numero di iscritti per la seconda volta, ricerca di un equilibrio numerico;
- rispetto dei desiderata degli iscritti per la seconda volta.
Art. 31 - Criteri di assegnazione delle cattedre
Per l’assegnazione delle cattedre si applicano i seguenti criteri:
a) rispetto della costituzione delle cattedre come da organico di diritto elaborato dal Sistema Informatico del Ministero;
b) continuità didattica;
c) richiesta dei singoli docenti nel caso di cattedra priva di titolare;
d) disponibilità a partecipare alle attività programmate per le classi;
e) assegnazione secondo il posto occupato nella graduatoria d’Istituto.
Art. 32 - Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni
a) Evitare che l’orario contenga una organizzazione delle lezioni che presenti giorni troppo pesanti per la tipologia di discipline;
c) Consentire il pieno utilizzo dei laboratori e delle attrezzature multimediali e della palestra a disposizione dell’istituto.
Art. 33 – Norme comportamentali degli alunni
Gli studenti hanno il dovere di:
a) frequentare con puntualità le lezioni ( inizio ore 8.00 per la sede di Ruffano e ore 8.05 per le sedi di Casarano, Racale, Taurisano e Ugento) ed osservare l’orario di rientro in classe dopo la ricreazione;
b) tenere un comportamento sempre corretto nei vari ambienti scolastici utilizzati nella giornata; rispettare come propri, locali, suppellettili, attrezzature didattiche; non segnare con scritte o disegni, pareti di aule, corridoi, locali adibiti a servizi igienici, banchi, sedie, porte, ecc.;
c) non assumere atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti dei compagni e del personale docente e non docente;
d ) usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
e) seguire con attenzione la lezione ed intervenire in modo pertinente;
f) non occupare i corridoi durante il cambio dell'ora, ma attendere, in ordine e silenzio, in classe l'arrivo del docente; durante la ricreazione, restare al piano dove è ubicata ciascuna classe, senza spostarsi negli altri piani; durante le assemblee di classe e di Istituto, osservare le consuete norme di corretto comportamento;
g)rispettare le norme sulla sicurezza fissate dal Piano di Sicurezza dell’Istituto
h) non fumare negli ambienti scolastici;
i) non usare i bagni durante lo svolgimento delle lezioni se non per effettiva necessità e dietro consenso del docente, uno per volta, non prima delle ore 9.00 e non dopo le ore 13,00;
l) informare il Dirigente scolastico se accusano malessere; il Dirigente scolastico deciderà se affidarli ai familiari o ai servizi sanitari o alle cure del personale presente in Istituto;
m) non usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche;
n) dopo le esercitazioni, lasciare puliti i laboratori prima di allontanarsene. Relativamente al settore alberghiero-ristorazione e turistico è previsto il rispetto di un codice comportamentale da tenere nel laboratorio e nelle attività esterne;
o) al termine della giornata lasciare pulita la propria aula: i rappresentanti di classe cureranno che carte e rifiuti vari siano riposti nei cestini;
p) agli alunni che non rispettano quanto previsto dal Regolamento interno sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, sanzioni disciplinari per le quali si fa riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti.
Art. 34 - Vigilanza sugli alunni
a) L'ingresso a scuola degli alunni è sotto la sorveglianza degli addetti scolastici.
b) Nelle aule durante i 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, gli alunni sono affidati alla sorveglianza dei docenti della prima ora.
c) Durante l'intervallo la vigilanza è affidata ai docenti della terza ora.
d) Durante il cambio dell' ora, in assenza del docente, la vigilanza è affidata ai rappresentanti di classe degli alunni e ai bidelli del piano. I docenti non tenuti allo spostamento in altra classe aspetteranno l'arrivo del docente di turno prima di lasciare l'aula.
e) Durante gli spostamenti dall'aula agli altri ambienti dell'Istituto (palestra, laboratori, ecc.) la vigilanza è affidata al docente che accompagnerà i propri alunni per tutto il percorso curando il rispetto dell' ordine e del silenzio.
Art. 35 - Assenze e giustificazioni degli alunni
a) In caso di assenza dalle lezioni, al rientro a scuola, gli alunni devono esibire idonea giustificazione per poter essere riammessi alle lezioni; gli insegnanti della prima ora controllano le giustificazioni degli alunni annotando sul registro di classe i nomi di coloro che hanno giustificato e di coloro che non hanno giustificato l'assenza. È opportuno non concedere più di un giorno per regolarizzare la giustificazione.
b) Dopo 5 assenze consecutive per motivi di salute, gli alunni giustificheranno con certificato medico; dopo 5 assenze saltuarie, il genitore, se gli è richiesto, dovrà giustificare personalmente l'assenza.
c) Le assenze collettive per manifestazioni vanno regolarmente giustificate. La giustificazione in questo caso vale solo come notifica della famiglia; la scuola si riserva di formulare una valutazione in merito.
Art. 36 - Ritardi e uscite anticipate degli alunni
Ritardi e uscite anticipate possono essere autorizzate come di seguito specificato:
a) I permessi di entrata in ritardo sono concessi dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per validi e documentati motivi solo al termine della prima ora di lezione. (dopo 5 ritardi sarà data comunicazione scritta alla famiglia). Non si concederanno permessi nell'ultimo mese di lezione (Maggio).
b) I permessi di uscita anticipata sono concessi dal Dirigente scolastico solo per validi e documentati motivi solo se gli alunni saranno prelevati da uno dei genitori. Uscite anticipate non saranno autorizzate nei 20 giorni che precedono la fine dell' anno scolastico se non per gravi e comprovati motivi.
Art. 37 - Rapporti con le famiglie
I genitori degli alunni:
a) hanno la possibilità di un colloquio con il Dirigente scolastico in tutti i giorni della settimana non festivi;
b) possono incontrare singolarmente i docenti dei loro figli una volta per settimana secondo l'orario e il calendario delle udienze reso noto; hanno l'opportunità di conferire con tutti i docenti del Consiglio di Classe in 2 incontri nell' anno scolastico; le date degli incontri saranno comunicate almeno 5 giorni prima;
c) saranno informati delle assenze saltuarie, dei ritardi e dello scarso rendimento dei loro figli tramite lettera semplice, raccomandata con tassa a carico del destinatario in casi eccezionali
d) saranno convocati per problemi di grave entità;
d) possono richiedere assemblee di classe dei genitori, da tenersi in ore pomeridiane, previa richiesta scritta dei rappresentanti;
e) saranno informati, in base alla normativa vigente, di ogni attività che coinvolge gli alunni e che esula dalla normale attività didattica;
f) le udienze infrasettimanali sono sospese nei l5 giorni che precedono la fine del quadrimestre e nell’ultimo periodo di attività didattica (maggio-giugno);
g) il Dirigente scolastico apprezzerà i suggerimenti dei genitori che si prefiggono di migliorare l'attività scolastica.
Art. 38 - Obblighi dei rappresentanti di classe della componente alunni
I Rappresentanti di Classe della componente alunni rappresentano i loro compagni davanti ai propri insegnanti e al Dirigente scolastico; la loro rappresentanza si esplica nel diritto-dovere di esporre ai loro insegnanti e al Dirigente scolastico i disagi, le difficoltà, le aspirazioni, le richieste che coinvolgono tutta la classe.
a) Non hanno alcuna responsabilità di quanto riferiscono, purché si esprimano in nome di tutta la classe.
b) Sono delegati al controllo dell' ordine e della disciplina della propria classe, in assenza dell'insegnante, in modo particolare durante il cambio dell'ora. Sono responsabili dell'ordinato svolgimento delle assemblee di classe e di Istituto e riferiscono immediatamente al Dirigente scolastico, personalmente o servendosi di un bidello del piano, delle situazioni che non riescono a controllare e a gestire;
c) Presiedono l'assemblea di classe (l'uno) e stendono regolare verbale (l'altro); sono membri effettivi del Comitato studentesco.
d) In occasione delle astensioni in massa degli studenti, hanno il dovere di recarsi dal Dirigente scolastico entro le ore 8. l0 per conferire con lui e concordare, nel caso in cui le motivazioni dello sciopero siano valide, una linea di condotta.
e) Al termine della giornata, curano la raccolta e la cestinazione dei rifiuti della propria aula.
Art 39 - Divieto di fumo
Ai sensi della legge 584 dell’11.11.1975 è vietato fumare nei luoghi pubblici.
Il Decreto Legge 3 marzo 2003, n. 32 - Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario - ed in particolare l’art 6 prevede un ulteriore aumento di sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art 7 legge 584/1975, così come pure la Legge 16 gennaio 2003, n 3 - art 51 a tutela dei non fumatori.
Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare.
A norma del DPR. 303/56 il Dirigente ha responsabilità penali in ordine alla salute dei lavoratori ed alle condizioni degli ambienti di lavoro.
Gli allievi sono equiparati ai lavoratori dipendenti (DPR 547/55, DPR. 3003/56, DPR 626/94, DLgs 81/2008), quindi analoga responsabilità ha il Dirigente sulla tutela della loro salute.
Preposto alla vigilanza per l’osservanza del divieto e per l’accertamento delle eventuali infrazioni è l’operatore individuato dal Dirigente scolastico
TITOLO IV - ATTIVITA’ DI RICERCA E USO DELLE ATTREZZATURE
Art. 40 - Funzionamento della biblioteca scolastica
a) La biblioteca è a disposizione delle componenti dell'Istituto. Ne sono responsabili alcuni docenti che curano l' inventario, tengono aggiornato il registro di prestito, segnalano eventuali danni e manomissioni, rilevano eventuali esigenze di nuove dotazioni librarie.
b) Si accede al prestito tramite richiesta al docente bibliotecario di turno. Il prestito è valido 20 giorni; solo in casi di necessità potrà essere riconfermato e comunque la richiesta dovrà essere notificata al bibliotecario.
c) I libri siano conservati con cura; in particolare si devono evitare le sottolineature. Nell'eventualità che il testo venga smarrito o rovinato, il nuovo acquisto è a carico dell'utente.
d) Collane indivisibili, enciclopedie, vocabolari non sono oggetto di prestito: possono essere consultate in biblioteca o essere oggetto di studio in classe, solo durante la mattinata, sotto la responsabilità dell'insegnante.
e) Il prestito si chiude il 15 maggio. Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Per mancata restituzione si provvederà al recupero della somma occorrente per il nuovo acquisto.
Art. 41 - Gestione dei laboratori o delle aule speciali
Ogni laboratorio o aula speciale è disciplinato dal relativo Regolamento di Utilizzo ed è affidato ad un docente che ne è responsabile ed ha il compito di:
a) effettuare la ricognizione del materiale esistente e verificare il suo stato ad ogni inizio e chiusura di anno scolastico (entro il 31 maggio);
b) segnalare nel corso dell’anno scolastico eventuali danni o manomissioni e a chiusura ( 31 maggio ) eventuali esigenze di materiale, di strutture, di arredi e una migliore organizzazione e diversa funzionalità del laboratorio o aula speciale;
c) utilizzare l’apposito stampato per la richiesta di materiale;
d) informare i docenti che utilizzano il laboratorio che sono subconsegnatari dello stesso e che in caso di danni, manomissioni e smarrimenti di materiale didattico si provvederà al recupero della somma occorrente per il nuovo acquisto, a carico della classe che ne ha usufruito.
Il responsabile del laboratorio deve inoltre:
e) compilare e far compilare ai docenti che utilizzano il laboratorio il registro con l’annotazione della data, dell’ora, della classe e del docente interessato all’attività di laboratorio;
f) compilare e tenere aggiornate le schede delle apparecchiature e calcolare, a fine anno, per quante ore sono state utilizzate e comunicare l’utilizzo al Responsabile della gestione per la qualità
Art. 42 - Regolamento per l'uso della fotocopiatrice
a) Sono autorizzati all'uso della fotocopiatrice solo gli addetti scolastici incaricati dal Dirigente scolastico. I docenti richiederanno le fotocopie personalmente, senza servirsi degli alunni
b) Sono consentite fotocopie del testo dei compiti in classe e delle esercitazioni. Il docente che vorrà effettuare fotocopie segnalerà la richiesta in un apposito registro indicando il numero complessivo, la classe e le finalità. Il registro sarà a pagine numerate.
c) Possono essere concesse , per esigenze didattiche da motivare, fotocopie in aggiunta a quelle di cui al punto b)
Art. 43 - Funzionalità della palestra
a) La palestra è utilizzata dai docenti dell'Istituto per lo svolgimento della normale attività di insegnamento, normalmente nella misura massima di due squadre per volta. È utilizzata nelle ore pomeridiane per la pratica dell'attività sportiva scolastica.deliberata dal Consiglio d’Istituto, testimoniata da un registro in cui sono indicate le presenze e le attività svolte.
b) La responsabilità delle attrezzature sportive e dei medicinali di pronto soccorso è affidata ad un docente che ha il compito di effettuare:
l) la ricognizione del materiale esistente e verifica del suo stato ad inizio e chiusura di ogni anno scolastico (entro il 31 maggio);
2) la segnalazione nel corso dell'anno scolastico di eventuali danni o manomissioni;
3) la segnalazione di eventuali esigenze di materiale.
Art 44 - Funzionamento del bar
Il bar è aperto dalle ore 9.30 alle 13.00 e, se necessario, nel pomeriggio.
TITOLO V - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
Art 45 – Attività extrascolastiche
Le attività extrascolastiche comprendono:
a) Le uscite didattiche (sino a 5 ore nella mattinata);
b) Le visite guidate (da 5 ore a un massimo di 12 ore);
c) I viaggi di istruzione (da due giorni ad un massimo di cinque lavorativi)
Art. 46 - Uscite didattiche
1) Hanno carattere obbligatorio per tutti gli alunni della classe
2) Devono essere previste nella programmazione curriculare, anche tramite aggiornamento, del docente della materia che si impegna ad accompagnare gli alunni.
3) Vengono autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico previa richiesta scritta, da presentarsi con almeno 5 giorni di anticipo da parte del docente, il quale indicherà le motivazioni didattiche
4) È necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori.
5) Sono consentite sino a un massimo di 3 uscite a quadrimestre per classe.
6) Un'eventuale spesa è a totale carico dei partecipanti che verseranno l'intera quota anticipatamente.
Art. 47 - Visite guidate
1) Devono essere previste nella programmazione del Consiglio di Classe, anche tramite aggiornamento
2) È necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori degli alunni partecipanti.
3) Le visite sono effettuate da più classi con l'utilizzo del pullman.
4) Per tutti i partecipanti ad una stessa visita si deve presentare un unico programma predisposto dai docenti coordinatori delle classi interessate.
5) Gli insegnanti accompagnatori devono essere in linea di massima 1 per ogni classe ( se la classe ha un numero di alunni inferiore a 20); agli stessi viene attribuita l’indennità di missione così come prevista dalla normativa vigente.
6) I mesi previsti per l'effettuazione delle visite guidate sono: novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile.
7) Gli alunni possono discutere durante l'assemblea di classe con il docente coordinatore, intorno alle visite guidate che desidererebbero effettuare, riportando le argomentazioni sul verbale.
8) La classe è responsabile collettivamente di eventuali danni procurati durante la visita se non sono individuati i responsabili. Il risarcimento è a carico di tutto il gruppo.
9) Il giorno successivo allo svolgimenti della visita, gli alunni sono tenuti ad essere presenti a scuola. Delle assenze si terrà conto per eventuali autorizzazioni successive.
l0) I docenti incaricati di collaborare con la Giunta esecutiva nella pratica attuazione dei progetti sono gli stessi che fanno parte della Commissione apposita approvata dal Collegio dei Docenti.
11) Le visite non hanno carattere obbligatorio per tutti gli alunni, ma saranno autorizzate solo se è assicurata la partecipazione di almeno i due terzi degli studenti delle singole classi coinvolte.
12) La spesa è a totale carico dei partecipanti che verseranno l'intera quota anticipatamente.
Art. 48 - Viaggi di istruzione
(In aggiunta ai punti del regolamento relativo alle visite guidate)
1) È consentito un viaggio di 5 giorni lavorativi per le classi quinte.
2) Ogni docente può partecipare ad un solo viaggio.
3) La spesa è a totale carico dei partecipanti. L'anticipo da versare è pari al 40% della quota complessiva.
4) Se un viaggio viene annullato per la diminuzione successiva del numero dei partecipanti, in maniera tale da risultare inferiore al minimo stabilito, saranno a carico di tutti i partecipanti eventuali spese richieste dalle agenzie di viaggio.
Approvato dal Collegio dei Docenti del 18-12-2009
Adottato dal Consiglio d’Istituto del 12-02-2010
Hanno collaborato alla quinta revisione:
Prof.ssa Mangia Mirella
Prof.ssa Della Fonte Daniela
Prof.ssa Manco M. Fiorinda
Prof.ssa Venneri Angela
Coordinatori : prof Attanasio Donato
prof.ssa Mengoli Alessandra
Dirigente scolastico prof Fasano Franco